Pal Cdl - Ente regionale accreditato ai servizi per il Lavoro,  la formazione e la Certificazione delle competenze alla Regione Lazio e Agenzia per il Lavoro

Formazione 4.0

Formazione 4.0

Formazione 4.0

Il nuovo Piano Nazione Transizione 4.0, primo mattone su cui si fonda il Recovery Fund, prevede l’estensione del credito Formazione 4.0 per il biennio 2021 e 2022 per lo sviluppo di competenze per aziende e startup in termini di innovazione, tecnologia e digitalizzazione. Ha l’obiettivo di stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale, relativamente alle tecnologie abilitanti per il processo di trasformazione delle imprese previsto dal “Piano Transizione 4.0”, come big data e analisi dei dati, cloud, sistemi cyber-fisici, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale nei processi aziendali. 
Il DL Aiuti rivede la misura della formazione 4.0 con la finalità di potenziare l’efficacia del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con riguardo alla qualificazione delle competenze del personale incrementando le percentuali di credito di imposta previste dal comma 211 della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020). 

A chi si rivolge

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

La misura potenziata spetta a condizione che le attività formative ricomprese nel comma 210 della legge 160 (e nell’articolo 3 del Dm 4 maggio 2018) siano:
- erogate dai soggetti specifici che saranno individuati con decreto del ministro dello Sviluppo economico da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Dl (17/05/2022).
- i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle competenze del personale siano certificati secondo le modalità pure stabilite dal medesimo decreto. 
Per i progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto aiuti, che non soddisfino le due condizioni sopra richiamate, le misure del credito d’imposta saranno depotenziate.


I vantaggi

Per il 2022 ci sarà una distinzione tra formazione esterna con soggetti autorizzati, soggetti non autorizzati e formazione interna come di seguito si riporta:

- Formazione esterna Soggetti accreditati individuati dal decreto del MISE con potenziamento del credito di imposta per le piccole e medie imprese calcolato in percentuale sul costo del personale impegnato nell’attività di formazione con certificazione delle competenze acquisite/consolidate:
• 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 300.000 per le piccole imprese
• 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 per le medie imprese
• 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 le grandi imprese

- Formazione esterna Soggetti non individuati dal decreto del MISE con un depotenziamento del credito di imposta per le piccole e medie imprese calcolato in percentuale sul costo del personale impegnato nell’attività di formazione:
• 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 300.000 per le piccole imprese
• 35% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 per le medie imprese
• 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 le grandi imprese

- Formazione interna con un depotenziamento del credito di imposta per le piccole e medie imprese calcolato in percentuale sul costo del personale impegnato nell’attività di formazione:
• 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 300.000 per le piccole imprese
• 35% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 per le medie imprese
• 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 le grandi imprese

Per le piccole imprese, fermo restando l’importo massimo annuale di 300 mila euro, si sale dal 50% al 70%, mentre per le medie imprese si passa dal 40% al 50% (massimale di 250 mila confermato). Nessuna variazione per le grandi imprese.

Esempio
Azienda con 5 dipendenti 
considerando un costo orario medio per la forza lavoro aziendale pari ad € 17,50 impegnato in formazione per 80 ore annuali in una piccola impresa (50% delle spese ammissibili) l’azienda genererà un credito di imposta di € 3.500,00 da utilizzare in compensazione a gennaio dell’anno successivo.

Inoltre le aziende potranno recuperare sotto forma di credito i costi sostenuti per: 

a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;

c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;

d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Pertanto il credito di imposta si matura con le spese di formazione del personale dipendente sostenute da ogni impresa, spese funzionali all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale.
Le modalità di erogazione sono le seguenti:
• in aula con lezioni frontali
• on the job
• e-learning
Il credito d’imposta si genera legalmente nel momento in cui il revisore legale dei conti assevererà le spese fiscalmente ammissibili della Formazione 4.0. La normativa, inoltre, agevola fiscalmente anche i costi del revisore legale fino a 5.000 facendo si che il costo sostenuto per il professionista generi ulteriore credito di imposta. Ad esempio nel caso di parcella professionale di € 5.000 l’azienda si vedrà riconoscere un ulteriore credito pari al 100% del costo sostenuto.
I nostri servizi
• Servizi di consulenza sulla normativa Formazione 4.0
• Redazione di un piano di formazione incentrato sulla Formazione 4.0
• Redazione della documentazione amministrativa (calendari, registri presenza)
• Preparazione materiale didattico per i corsi programmati dall'azienda
• Supporto alla formazione del personale dipendente con l'ausilio di docenti esterni e supporto ai docenti interni all'azienda per la formazione on-  the-job
• Supporto all’acquisizione e lavorazione della documentazione sulle presenze del personale e calcolo del costo orario lordo aziendale del       personale ai fini della predisposizione della rendicontazione per il credito di imposta
• Gestione attestati per i dipendenti
• Redazione relazione finale sulla formazione svolta, indispensabile per l’ottenere il credito d’imposta 

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